| Statuto Gifra |
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IDENTITÀ E NATURA DELLA GIFRA 1. La GiFra è la Fraternità dei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare l'esperienza della vita cristiana alla luce del messaggio di S. Francesco d'Assisi, all'interno della Famiglia Francescana. A motivo della scelta francescana vissuta nella Secolarità, i giovani maturano la loro vocazione nella'ambito della famiglia dell'Ordine Francescano Secolare di cui la Gioventù Francescana è parte integrante. 2. I Giovani Francescani considerano la Regola dell'O.F.S., approvata da Paolo VI, come documento ispirazionale della propria vita e come singoli e come Fraternità, confermando tale scelta mediante la "Promessa" (cfr. art. 5). 3. La norma di vita dei giovani francescani è il Vangelo: in ogni sua parola, come in ogni uomo, essi sanno di incontrare Gesù Cristo; per questo si impegnano assiduamente a "passare dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo" (Regola O.F.S., art. 4).
5. La "Promessa" è l'impegno del giovane a conoscere ed a vivere il Vangelo secondo l'esempio di S. Francesco in seno alla propria Fraternità, che lo accompagna nel cammino di ricerca e di crescita spirituale. g) Cristo, fiducioso nel Padre, scelse per Sé e per la Madre sua una vita povera ed umile, pur nell'apprezzamento attento ed amoroso delle realtà create; così... (i giovani) cerchino nel distacco e nell'uso una giusta relazione ai beni terreni, semplificando le proprie materiali esigenze; sian consapevoli poi di essere, secondo il Vangelo, amministratori dei beni ricevuti a favore dei figli di Dio. Così, nello spirito delle "Beatitudini", s'adoperino a purificare il cuore da ogni tendenza e cupidigia di possesso e di dominio, quali "pellegrini e forestieri" in cammino verso la casa del Padre.
h) Testimoni dei beni futuri ed impegnati nella vocazione abbracciata all'acquisto della purità di cuore, si renderanno così liberi all'amore di Dio e dei fratelli (Reg. O.F.S., art. 12).
i) Come il Padre vede in ogni uomo i lineamenti del suo Figlio, primogenito di una moltitudine di fratelli, ...accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese, come dono del Signore e immagine di Cristo. Il senso di fraternità li renderà lieti di mettersi alla pari con tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli, per i quali si sforzeranno di creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo (Reg. O.F.S., art. 13).
l) Chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del Regno di Dio, consapevoli che "chiunque segue Cristo, Uomo perfetto, si fa lui pure più uomo", esercitino con competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di servizio (Reg. O.F.S., art 14).
m) Siano presenti con la testimonianza della propria vita umana ed anche con iniziative coraggiose, tanto individuali che comunitarie, nella promozione della giustizia ed in particolare nel campo della vita pubblica, impegnandosi in scelte concrete e coerenti alla loro fede (Regola O.F.S., art. 15).
n) Reputino il loro lavoro come dono e come partecipazione alla creazione, redenzione e servizio della comunità umana (Reg. O.F.S., art. 16).
o) Nella loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e rispetto della vita, sforzandosi di farne il segno di un mondo già rinnovato in Cristo (Reg. O.F.S., art. 17).
p) Quali portatori di pace e memori che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell'unità e delle fraterne intese attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è nell'uomo e nella potenza trasformatrice dell'amore e del perdono. Messaggeri di "perfetta letizia", in ogni circostanza, si sforzino di portare agli altri la gioia e la speranza (Reg. O.F.S., art. 19). 7. Per realizzare pienamente questa forma di vita, secondo schemi propri delle necessità del mondo giovanile e della sua pedagogia, i giovani francescani: a) vivono la Fraternità come un segno visibile della Chiesa, comunità d'amore, e l'ambiente privilegiato in cui si sviluppano il senso ecclesiale e la vocazione cristiana e francescana, nonché come luogo ove naturalmente viene animata la vita apostolica dei suoi membri; b) si inseriscono pienamente, in modo attivo ed operante, nella vita della Chiesa locale, aprendosi a tutte le prospettive ministeriali e pastorali; c) intensificano il dialogo e la collaborazione tanto con le Fraternità francescane quanto con gli altri gruppi ecclesiali, allo scopo di un maggior arricchimento reciproco e di un più efficace servizio alla Chiesa ed alla società; d) rispondono generosamente alle indicazioni che le Fraternità nazionale e regionale offrono in merito alla formazione attraverso i sussidi, i campi scuola, i corsi di aggiornamento, ritiri, momenti di preghiera, revisione di vita e simili iniziative atte allo scopo; e) si avvalgono nell'apostolato di tutti i mezzi che si ritengono idonei per una efficace e moderna evangelizzazione (mezzi di comunicazione sociale ed artistica). 8. La Fraternità giovanile francescana promuove incontri atti a preparare ed a formare i giovani ed i fidanzati alla vita sacramentale del matrimonio. NORME ORGANIZZATIVE 11. La Gioventù Francescana vive ed opera articolata in fraternità a diverso livello - locale, regionale e nazionale - collegate e coordinate tre loro e proiettate nel contesto internazionale. 12. Si ritengono formalmente costituite quelle Fraternità che, avendo un numero sufficente di giovani che hanno pronunciato la "Promessa", abbiano ricevuto riconoscimento scritto dall'organo superiore Gi.Fra. competente, in armonia con la fraternità O.F.S., se esiste in loco, o con il consiglio regionale (= prov.le) O.F.S.
APPARTENENZA 13. Possono far parte di una fraternità i giovani che hanno compiuto i 14 anni di età e possibilmente non superato i 30. Questo ultimo limite non si applica ai dirigenti nazionali e regionali in carica. 14. I giovani che abbiano compiuto i 30 anni di età continuano la loro esperienza di vita evangelica preferibilmente nell'Ordine Francescano Secolare o in altre forme di vita ecclesiale. Si raccomanda tale scelta anche ai coniugati. 15. I candidati premettono una preparazione di almeno sei mesi alla "Promessa", dopo di che diventano membri effettivi della Gioventù Francescana. L'ammissione alla "Promessa" è decisa dal Consiglio della Fraternità Locale. 16. Con molta solennità si celebri "la festa della Promessa", nella quale i giovani assumono o rinnovano annualmente, gli impegni di vita evangelica propri della Gi.Fra. In tale occasione si può effettuare la consegna di un distintivo francescano, preferibilmente il Tau.
COLLABORAZIONE CON L'OFS 17. Per favorire una più stretta ed intesa comunione con l'O.F.S. i consigli Gi.Fra. di ogni grado designino un proprio rappresentante, possibilmente "professo", presso la fraternità O.F.S. e chiedano a questa, un professo suo delegato presso la fraternità giovanile. Il delegato O.F.S. ha diritto di voto nel consiglio della Gi.Fra cui partecipa.
ORGANISMI 18. Gli organismi attraverso i quali la Fraternità esprime la propria funzionalità sono: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente e, per quanto attiene alla parte spirituale, l'Assistente. Il funzionamento di tali organi è regolato da norme specifiche.
L'ASSEMBLEA 19. L'Assemblea, detta anche Congresso o Capitolo, è l'organo rappresentativo della base con potere legislativo e deliberativo. A livello nazionale è convocata con almeno cinquanta giorni di anticipo, a livello regionale con almeno venti giorni, a livello locale con almeno dieci giorni. L'Assemblea naz.le è composta dai consiglieri naz.li in carica, nonchè dai Presidenti ed Assistenti regionali (=provinciali), più un eletto dall'Assemblea reg.le (=prov.le) per ogni dieci (e frazione) Fraternità locali della regione (=provincia religiosa) da rappresentare. L'Assemblea regionale (=prov.le) è formata dai consiglieri reg.li (=prov.li) in carica, oltre che da tutti i presidenti ed assistenti locali, più, se si ritiene opportuno, un congruo numero di rappresentanti stabiliti dal consiglio reg.le (=prov.le) ed eletti dalla base. L'Assemblea locale è formata da tutti i membri effettivi della fraternità più l'Assistente della Gi.Fra. ed il delegato O.F.S. Alle rispettive assemblee partecipano anche i Presidenti e gli Assistenti O.F.S. (o loro delegati). 20. L'Assemblea naz.le si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi; la reg.le almeno una volta all'anno; la locale almeno due volte al mese. Straordinariamente l'assemblea di qualsiasi grado, si riunisce ogni qual volta il consiglio rispettivo lo ritenga opportuno, oppure allorchè un terzo dei membri dell'assemblea ne faccia richiesta con una mozione scritta. 21. L'Assemblea ha l'obbligo, in armonia con le indicazioni e decisioni di quella di grado superiore, di: a. provvedere allo studio dei problemi di notevole importanza spirituale, sociale e temporale della fraternità e prendere decisioni in merito; b. programmare le varie attività c. procedere alla nomina dei presidenti e consiglieri rispettivi secondo le norme più sotto espresse; d. determinare i contributi per il finanziamento delle varie attività.
IL CONSIGLIO 22. Il Consiglio è l'organo esecutivo delle decisioni e delle direttive della propria assemblea e di quella di grado superiore, e assicura il regolare funzionamento della Fraternità. In particolare il suo compito è: a. animare e coordinare le attività della fraternità; b. indire corsi di aggiornamento, di studio, di esercizi spirituali, convegni, raduni e simili iniziative; c. curare la formazione dei dirigenti e degli animatori; d. interessarsi della stampa e degli altri mezzi di comunicazione sociale; e. discutere ed approvare la relazione annuale preparata dal presidente; f. animare e stimolare i consigli di grado inferiore; g. tenere vivi i rapporti ed accrescere di continuo la collaborazione con tutta la Famiglia Francescana, particolarmente con l'O.F.S., mediante programmazioni ed iniziative comuni specie nell'ambito della Chiesa locale; h. promuovere e curare le associazioni degli "Araldini" in collaborazione con l'O.F.S., nonchè le opere missionarie e vocazionali; i. eleggere entro sei mesi, e per il periodo di scadenza del Consiglio, un nuovo presidente qualora quello in carica non potesse esercitare più il proprio ufficio per qualsiasi motivo; j. nominare un altro consigliere, sempre fino alla scadenza del consiglio in carica, allorchè qualcuno venisse meno per qualsiasi ragione; k. cooptare altri consiglieri, purchè il loro numero non superi globalmente un terzo di quelli regolarmente eletti; l. dichiarare decaduto il presidente od il consigliere che, senza validi motivi, sia stato assente, a livello nazionale, per due volte consecutive, a livello regionale (=prov.le) per tre volte consecutive. 23. Il Consiglio Naz.le è formato dal Presidente e da altri cinque membri più l'Assistente;il consiglio regionale e locale sono composti dal presidente e di un numero di membri adeguato all'entità ed all'attività della fraternità, più l'assistente di pari grado. È consentita la nomina, da parte dei rispettivi consigli, di una segreteria per il disbrigo delle pratiche ordinarie. Ai consiglieri è affidata la promozione e la cura dei vari settori di attività delle fraternità. 24. Il Consiglio naz.le si riunisce almeno due volte all'anno; quello reg.le almeno tre volte; il locale almeno una volta al mese. 25. I consiglieri naz.li fanno parte di diritto dei consigli di grado inferiore di propria residenza con diritto di voto. Così intendesi per i consiglieri regionali (=prov.li). 26. I consigli di grado superiore hanno la giurisdizione su quelli inferiori per la soluzione dei casi che di volta in volta si presentano.
IL PRESIDENTE 27. Il presidente è il responsabile di tutta l'animazione della propria fraternità e dei vari uffici e mansioni in ordine alla sua funzionalità. Egli rappresenta la fraternità stessa e cura l'esecuzione delle direttive delle assemblee e del consiglio. È coadiuvato in tutto da un Vice, eletto tra i consiglieri, il quale lo supplisce durante la sua assenza, salvo quanto prescritto all'articolo 22/i.
L'ASSISTENTE SPIRITUALE 28. In segno di comunione con tutta la famiglia francescana, il consiglio della Gi.Fra. richiede ai copetenti superiori un assistente che curi spiritualmente i singoli e la fraternità tutta. Egli salvaguarda e nutre il senso ecclesiale ed il carisma francescano, favorisce la formazione di base e specifica, nonchè la promozione globale di tutta la fraternità. Egli fà parte di diritto dei consigli e delle assemblee di suo grado. A livello naz.le e reg.le se possibile, insieme con l'assistente, fanno parte dei rispettivi consigli altri religiosi francescani, comunque non più di tre, che si occupino specificatamente della Gi.Fra. Nei luoghi ove non fossero presenti religiosi francescani, il compito dell'assistenza è affidato ad altri sacerdoti o religiosi.
ELEZIONI 29. La designazione agli incarichi di presidente e di consigliere di qualsiasi grado avviene a mezzo di elezioni, e queste si effettuano a scrutinio segreto. 30. Per l'elezione del presidente e vice-presidente di qualsiasi livello è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti nel primo e nel secondo scrutinio, mentre nel terzo si procede per ballottaggio tra i due che nell'ultimo scrutinio hanno ottenuto maggior voti. Per l'elezione a consiglieri di qualsiasi grado è sifficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti, purché i votanti non siano inferiori ad un terzo. 31. Con una prima votazione si eleggono i consiglieri; tra questi poi con una successiva votazione , si elegge il presidente; con una terza il vice-presidente, sempre tra gli eletti. Copia del documento affermante l'avvenuta elezione, firmata dal presidente e dal segretario dell'assemblea elettiva, è inviata al consiglio di grado immediatamente superiore. 32. Le assemblee elettive, perché siano valide, oltre all'applicazione delle presenti norme, devono essere presiedute dal presidente di grado superiore o da un suo delegato, alla presenza dell'assistente dello stesso livello. Le assemblee elettive nazionali sono presiedute dai presidenti naz.li O.F.S. (o loro delegati). 33. Il presidente ed i consiglieri naz.li e reg.li durano in carica tre anni; quelli locali due anni. I presidenti naz.li e reg.li possono essere rieletti per un solo periodo immediatamente successivo. 34. Il presidente nazionale e quello regionale siano "Professi". 35. Nell'elezione del presidente e dei consiglieri locali, hanno diritto al voto, con l'assistente, tutti i membri effettivi della fraternità. Nell'elezione a livello regionale hanno diritto al voto, oltre all'assistente ed i suoi collaboratori (cfr. art.28), tutti i membri dell'assemblea regionale. Parimenti avviene, in modo analogo, a livello nazionale.
INTEROBBEDENZIALITÀ 36. Finché esistono le Obbedienze funzionano anche un'Assemblea ed un Consiglio Interobbedienziale ad ogni livello. 37. L'Assemblea naz. le Interobbedienziale è l’espressione delle assemblee di tutte le obbedienze. Essa si riunisce ogni tre anni ed è presieduta dal Presidente del consiglio interobbedienziale (cfr. art.38. Oltre ai compiti descritti all'articolo 21, è di sua competenza l'approvazione, l'aggiornamento e la interpretazione delle presenti norme salvo la ratifica dei competenti superiori. All'assemblea naz.le interobbedienziale partecipano i consigli naz.li, i presidenti e gli assistenti reg.li della Gi.Fra. ( o loro delegati), un congruo numero di gifrini stabiliti dal consiglio naz.le interobbedienziale ed eletti dalla base nelle singole regioni (= prov.ce religiose), nonché i presidenti ed assistenti nazionali dell'O.F.S. ( o loro delegati). All'assemblea regionale interobbedienziale partecipano i consigli reg.li, i presidenti e gli assistenti locali ( o loro delegati) nonché i presidenti ed assistenti reg,li dell'O.F.S. (o loro delegati). 38. Il consiglio nazionale interobbedienziale è composto dei presidenti e vice-presidenti nazionali, dagli assistenti nazionali e da un delegato del consiglio nazionale interobbedienziale dell'Ordine Francescano Secolare. È presieduto ed assistito, a turno annuale, dai presidenti ed assistenti delle varie obbedienze. Suo compito è: a. animare e coordinare il lavoro dei consigli nazionali; b. preparare, convocare ed animare l'assemblea naz.le interob.le; c. indicare al Consiglio Internazionale dell'O.F.S. ed agli altri eventuali organismi i propri rappresentanti; d. dispensare, nei singoli casi, dalle presenti norme. 39. I consigli interobbedienziali di grado inferiore sono composti e funzionano in modo analogo a quello nazionale.
CONTRIBUTI 40. Per le spese occorrenti alla vita ed all'attività delle fraternità, in segno di comunione e di solidarietà, tutti offrono un contributo nella misura indicata dalle assemblee ai vari gradi.
DICHIARAZIONE 41. Le presenti norme valgono per tutta la Gioventù Francescana d'Italia assistita dalle varie obbedienze. Le precedenti norme si intendono abrogate. Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nazionale Interobbedienziale. |
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